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Erogazione della malattia differenziata per i lavoratori dello spettacolo
- 09-04-2022
Con il messaggio n. 1568, l’INPS ribadisce alcune indicazioni operative ai soggetti interessati – datore di lavoro, lavoratore e Strutture territoriali INPS – al fine di ottimizzare l’intero flusso di pagamento diretto della prestazione di malattia ai lavoratori dello spettacolo, facendo seguito alle novità emerse con l’art. 66 commi da 1 a 3 del DL 73/2021 e già analizzate con la circ. n. 132 dello scorso 10 settembre 2021.
Si ricorda che la norma ha riconosciuto ai predetti lavoratori il diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione e per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che si possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
Con riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, l’INPS distingue tra:
- lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori con contratto a tempo determinato;
Nel primo caso, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che deve accertarne l’effettiva sussistenza e la retribuzione percepita ai fini del calcolo della prestazione, anche mediante la piena collaborazione del lavoratore interessato circa la sussistenza di eventuali ulteriori rapporti di lavoro. Il datore potrà successivamente conguagliare quanto anticipato con i contributi dovuti all’Istituto previdenziale.
Nell’ipotesi di lavoratori a tempo determinato, essendo l’INPS in possesso delle informazioni necessarie all’erogazione della prestazione, anche quando queste si riferiscono a pregressi e molteplici rapporti di lavoro, l’Istituto procede con il pagamento della prestazione in modalità diretta.
(apassarelli)
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